Art. 7.
(Norme di adeguamento).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.